La Direzione generale Archivi svolge le funzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico italiano, costituito dai documenti dello Stato, degli antichi stati preunitari, degli enti pubblici territoriali e degli altri enti e istituti pubblici, nonché dagli archivi e dai singoli documenti di proprietà privata dichiarati di interesse storico particolarmente importante, come previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalle altre norme vigenti.
In particolare, la Direzione generale Archivi:
- autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice; autorizza, altresi', l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
- esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della memoria digitale, raccordandosi con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library;
- concede contributi per interventi su archivi vigilati;
- cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalita' di consultazione dei medesimi;
- dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
- adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice e adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
- adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;
- cura il recupero all'estero del patrimonio culturale di interesse archivistico illecitamente esportato ed esercita il controllo sulle case d’asta e sul mercato mobiliare con riferimento al patrimonio archivistico.
- esercita il coordinamento e il controllo sulle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico svolte dagli Istituti archivistici, anche individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realta' territoriali in essi coinvolte;
- cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice dei Beni Culturali;
- elabora, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche;
- cura la promozione, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni archivistici.
Prassi
- Piani di conservazione e massimari di scarto
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