DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2019, n. 169
Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (20G00006) (GU Serie Generale n.16 del 21-01-2020)
Art. 19 Direzione generale Archivi
1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attivita' esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attivita' degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;
b) propone, ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorita' anche sulla base delle indicazioni degli Archivi di Stato e tenendo conto altresi' dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;
c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;
d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice; autorizza, altresi', l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
e) predispone linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-ter, 40, comma 3, e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione;
f) elabora, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche;
g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della memoria digitale, raccordandosi con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library; cura i rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordina altresi' le relazioni con le amministrazioni archivistiche estere;
h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;
i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;
l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalita' di consultazione dei medesimi;
m) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
n) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;
o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice; q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;
s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;
t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;
u) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni archivistici interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;
v) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;
z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
3. La Direzione generale Archivi esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali al suddetto Istituto dotato di autonomia speciale.
4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attivita' di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si raccorda con la Direzione generale Bilancio e con la Direzione generale Organizzazione, nonche' con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio - Digital Library.
5. La Direzione generale Archivi costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
6. La Direzione generale Archivi si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli Archivi di Stato di cui agli articoli 44 e 45, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.