Di seguito si pubblica la sentenza n.309 del 9 febbraio 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) che rigetta il ricorso di una struttura sanitaria privata che aveva impugnato il riconoscimento della documentazione prodotta nell’ambito delle attività convenzionate con il Servizio sanitario nazionale come bene culturale e come tale soggetta alla disciplina di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio.


